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Attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco

Il D.P.R. n.151 del 1/8/2011 ed il DM 7/8/2012 hanno introdotto l'elenco aggiornato delle 80 attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Essere il titolare di una di queste attività comporta l'obbligo di redigere un progetto antincendio secondo le norme vigenti, e renderlo operativo nell'esercizio dell'attività.  

SE NON LO FAI COSA SUCCEDE?

  • RECLUSIONE SINO AD 1 ANNO O AMMENDA DA 258 A 2582 euro per il titolare che omette di presentare la SCIA antincendio o l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

  • RECLUSIONE DA 3 MESI A 3 ANNI E AMMENDA DA 103 A 516 euro per chiunque nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio della SCIA o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero.

CATEGORIE DI RISCHIO DELLE ATTIVITA'

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Le attività soggette si dividono in 3 categorie

  • A attività a basso rischio
  • B attività a medio rischio
  • C attività ad alto rischio

ciascuna categoria richiede iter diversi per la sua approvazione.

LA TUA ATTIVITA' POTREBBE ESSERE COMPRESA NELL'ELENCO!

PROGETTO ANTINCENDIO PER NUOVE ATTIVITA'

Per le nuove attività in categoria B e C è obbligatorio presentare istanza di valutazione del progetto al comando provinciale dei Vigili del Fuoco, prima di iniziare le opere di costruzione.

Al modulo PIN_1 deve essere allegata la seguente documentazione di progetto:

RELAZIONE TECNICA, che deve contenere i seguenti punti:

  • Individuazione dei pericoli di incendio
  • Descrizione delle condizioni ambientali
  • Valutazione del rischio incendio
  • STRATEGIA ANTINCENDIO = individuazione di soluzioni conformi (o alternative) per ciascuna delle 10 misure antincendio
  • Gestione dell'emergenza

ELABORATI GRAFICI, ovvero:

  • planimetria generale dell'edificio
  • piante di ciascun piano con indicazione dei pericoli di incendio e relative misure compensative
  • sezioni e prospetti dell'edificio, tavole relative ad impianti e macchinari rilevanti ai fini della sicurezza antincendio

SCIA ANTINCENDIO

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio è un obbligo del titolare della attività, per tutte le categorie di rischio (A, B, o C).

Essa non è costituita dal solo modello PIN_2, ma è piuttosto un fascicolo composto da più documenti, sottoscritti da soggetti diversi:

  • il titolare segnala l'inizio della attività (modello PIN_2)
  • un tecnico abilitato assevera la conformità ai requisiti di sicurezza antincendio (modello PIN_2.1 più suoi allegati)
  • un professionista antincendio certifica la resistenza al fuoco dei materiali e la conformità dei dispositivi (modello CERT.REI e DICH.PROD)

ATTENZIONE: il modello CERT.REI, da allegare alla SCIA, può essere elaborato esclusivamente da un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno.

RINNOVO PERIODICO

L’Attestazione di Rinnovo periodico di conformità antincendio è un obbligo del titolare della attività, per tutte le categorie di rischio (A, B, o C).

Deve essere presentata al Comando, tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista ogni 5 anni (10 anni per le attività n.6,7,8,64,71,77).
ATTENZIONE: il modello Asseverazione, da allegare all'istanza di rinnovo periodico, può essere elaborato esclusivamente da un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno.

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NON SAI SE LA TUA ATTIVITA' HA L'ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO SCADUTA?

STAI RISCHIANDO SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI!

Contattaci ed effettueremo  l'accesso agli atti presso il comando dei vigili del fuoco della tua provincia, per verificare che la tua attività abbia tutta la documentazione in regola.

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO

La formazione degli addetti antincendio è un obbligo del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 37 del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81 del 2008) ove è stabilito che:

«I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di

Il NUOVO DECRETO GSA (Decreto 2/9/2021) suddivide le attività lavorative in 3 livelli in base al rischio incendio.
A ciascun livello corrisponde un diverso grado di formazione per gli addetti antincendio.

lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico».

ATTENZIONE: I CORSI SONO OBBLIGAGTORI PER TUTTE LE ATTIVITA' LAVORATIVE!

(non solo quelle soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco)

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Siamo formatori abilitati per il modulo teorico e pratico dei corsi per addetti antincendio di livello 1, 2 e 3.

HAI BISOGNO DEL CORSO PER TE O PER I TUOI DIPENDENTI?
Consulta gli elenchi delle attività per scoprire in quale livello ricadi, poi compila il modulo in basso indicando nella sezione informazioni:

  • livello della tua azienda (1,2,3)
  • se hai bisogno di un corso base o di un corso di aggiornamento
  • numero di addetti antincendio da formare
  • se preferisci lezioni in presenza presso la tua attività (specificare la località) oppure presso le nostre sedi

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